REPUBBLICA
ITALIANA 688/2014
In nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA
GIURISDIZIONALE CENTRALE d’APPELLO
Composta dai magistrati:
Dott. Enzo Rotolo
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Presidente
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Dott.ssa Marta Tonolo
Dott. Eugenio Musumeci
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Consigliere
Consigliere
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Dott.ssa Maria Nicoletta Quarato
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Consigliere
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Dott.ssa Patrizia Ferrari
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Consigliere Relatore
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ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 42980 del registro di segreteria, proposto da
SABIA Vito Antonio rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Morigi,
elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via dei Condotti n. 9 nei
confronti del Procuratore Generale
AVVERSO
la sentenza della Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Basilicata n. 217/2011 del 28.11.2011, notificata il 14.12.2011.
Visti il ricorso; la memoria conclusionale della Procura Generale; gli
altri atti e documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 6.6.2014, con l'assistenza della sig.ra Elisabetta
Barrella, il relatore consigliere Patrizia Ferrari, l'avv. Enrico Morigi (per
la parte appellante) ed il Vice Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Petris;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione del 16.02.2011, il Procuratore regionale ha citato in
giudizio il sig. Sabia Vito Antonio, nella sua qualità di amministratore
unico-legale rappresentante della Oxford School Italia s.r.l., in relazione ad
un danno arrecato all’erario della regione Basilicata quantificato in euro
267.169,72. Accertati i fatti, la Sezione adita ha condannato il sig. Sabia, a
titolo di dolo, a rifondere l’intero danno contestato, oltre rivalutazione,
interessi e spese di giustizia, nelle forme di legge. Dalla lettura degli atti
di causa si evince che, a giudizio del collegio
di prime cure, l'odierno appellante in qualità di amministratore della Oxford School, avvalendosi di contributi pubblici gravanti sul completamento di
programmazione (POR) Basilicata, e con il contributo del Fondo Sociale europeo,
aveva organizzato dei corsi, nel 2006, per i quali ai partecipanti veniva
assicurata la completa gratuità, ricadendo, grazie ad artifizi contabili,
l’intero singolo costo sul contributo pubblico.
Avverso la richiamata sentenza il sig. Sabia ha proposto gravame, versando
i motivi che si riassumono:
nullità della citazione, incertezza della posizione giuridica del soggetto
invitato, nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in
ordine alla legittimazione passiva; violazione del contraddittorio per il
difetto di legittimazione passiva del ricorrente, erroneo richiamo al principio
della solidarietà; nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa
e assenza del nesso di causalità, stante “l’omessa chiamata in giudizio dei
corsisti”; erronea quantificazione del danno, non avendo (l’attore) fornito
prova del maggior costo richiesto in sovvenzione al fine di rendere gratuito,
per i corsisti, la partecipazione ai corsi.
Ha richiesto, infine, l’ammissione di prove testimoniali. Con puntuali conclusioni acquisite in atti in data 2
maggio 2014, la Procura generale ha sostenuto l'infondatezza nel merito del
ricorso ed ha insistito per il rigetto dello stesso.
All’odierna pubblica udienza, dopo l’esposizione introduttiva del Giudice
relatore, il rappresentante della Procura generale ed il patrono
dell’appellante si sono riportati agli scritti in atti, confermandone il
contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata, quindi, trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di non accogliere la richiesta di audizioni
testimoniali, considerata la significativa allegazione cartolare a supporto
della contestata e affermata responsabilità. Ciò premesso, le censure
prospettate nell'atto di appello non risultano meritevoli di accoglimento per
le motivazioni che seguono. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime
cure attraverso il richiamo a consolidata giurisprudenza cassatoria, ai fini
della sussistenza della giurisdizione ciò che rileva non è tanto la natura
pubblica del denaro erogato a soggetti privati, quanto piuttosto la gestione o
l’utilizzazione a fini pubblici di quel denaro, avvenuta illecitamente e con
impiego distorto rispetto alla finalizzazione pubblicistica impressa dalla
legge.
Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la natura
pubblica delle risorse finanziarie (i contributi erogati dalla Regione) non è
presupposto di per sé solo sufficiente a radicare la giurisdizione contabile,
essendo comunque richiesto che il convenuto sia stato chiamato dalla legge ad
effettuare una “gestione” delle risorse pubbliche stesse secondo un “programma”
imposto dalla PA (in senso conforme Cass. n. 4511/2006) o, in termini ancor più
specifici, che sussista “una relazione con la pubblica amministrazione,
caratterizzata dall’investire un soggetto, altrimenti estraneo
all’amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un’attività”
(Cass. n. 22513/2006).
Numerose pronunzie hanno confermato che in capo al soggetto privato
effettivamente si configura un “rapporto di servizio” – tale da permettere di
identificare in lui, pur rivestente veste giuridica privatistica, un agente
pubblico anche solo di “fatto” – quando costui abbia fattivamente partecipato
alla “gestione” di stampo pubblicistico (v. Cass. SS.UU n. 14825/2008, n.
20434/2009, n. 9967/2010, n. 16505/2010, n. 23599/2010, n. 23600/2010, n.
23601/2010).
Ciò vale anche per i soci di una società, essendo il rapporto di servizio
riferibile non solo alla società beneficiaria del contributo pubblico, ma
anche all’attività di chi, disponendo
della somma erogata in modo diverso da quello preventivato dalla PA o ponendo
in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia in concreto
provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dalla pubblica
amministrazione erogatrice della somma (v. Cass. SS.UU. n. 5019/2010).
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, dalla
documentazione in atti risulta che il sig. Sabia è stato citato in giudizio
nella qualità di amministratore della Oxford School Italia S.R.L., beneficiaria
dei contributi e tenuta a gestirli in conformità alle finalità di legge; in
tale veste il Sabia ha tenuto condotte gestionali censurabili, puntualmente ed
analiticamente contestate ed accertate, sia nella loro fattuale verificazione,
sia nella loro palese illiceità e dolosità.
Priva di pregio appare altresì la doglianza relativa alla violazione del
diritto di difesa e assenza del nesso di causalità, stante l’omessa chiamata in
giudizio dei corsisti.
Premesso che la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c. non dà luogo ex se a
liticonsortio necessario tra i soggetti, rileva il Collegio che nella
fattispecie in esame non vi era alcun obbligo di integrazione del
contraddittorio. Come dimostrato dalle indagini richiamate dal giudice
territoriale, i corsisti sono stati “reclutati” con l’esplicita affermazione
che nulla era dovuto per la frequentazione dei corsi, interamente finanziati
dalla Regione. La affermata gratuità veniva, dunque, assicurata attraverso il
semplice meccanismo (non comunicato agli interessati) della previsione iniziale
di costi maggiorati (e in base ai quali veniva calcolato il contributo
pubblico).
L’apporto alla causazione del nocumento erariale è stato ascritto in via
prioritaria al Sabia in quanto è questi l’artefice dell’intero disegno
fraudolento; dall’esame degli atti si evince che è stato l’odierno appellante a
predisporre “fatture quietanza” per importi ancora non pagati dai corsisti. In
sintesi, senza l’anzidetta ideazione fraudolenta il danno non si sarebbe
verificato. La condotta fraudolenta del sig. Sabia si pone come condicio sine
qua non, essenziale alla produzione del danno; l’apporto causale dei corsisti
risulta essere, invece, ex se non determinativo del danno perché si è risolto
solo nell’accettare fatture apparentemente quietanziate con la sola
consapevolezza di non averle ancora pagate, fatto di per sé suscettibile di
eventuale censura ma dinanzi a diversa autorità giudiziale.
Inconsistente si ritiene la censura relativa a carenza probatoria circa il
maggior costo riportato in sovvenzione: dall’esame degli atti del giudizio di
primo grado emergono chiaramente ed analiticamente, gli esiti, anche contabili,
dell’indagine condotta dalla polizia giudiziaria, tesi a dimostrare il
meccanismo truffaldino messo in atto dalla società, e, quindi, dal suo socio –
amministratore unico Sabia; inoltre, il danno risulta calcolato sulla base del
costo reale del corso, pari alla differenza tra la fattura rilasciata al singolo corsista e la nota di credito,
criterio che il collegio ritiene condivisibile.
Alla luce delle anzidette considerazioni l'appello è respinto con piena
conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, ogni
diversa istanza e eccezione respinta, rigetta l’appello e conferma la sentenza
di I° grado anche in relazione agli accessori ivi previsti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 80,00(ottanta/00)
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2014.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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f.to Patrizia Ferrari
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f.to Enzo Rotolo
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Depositata in Segreteria il 23/12/2014
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Patrizia Fiocca