martedì 6 dicembre 2011

La Corte dei Conti sez. Basilicata condanna Oxford School


LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Luciano CALAMARO Presidente
Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere relatore
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 7839/EL del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di SABIA Vito Antonio, nato ad Avigliano (PZ) il 26 maggio 1966, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Potenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Potenza in via Racioppi n. 48;
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 ottobre 2011, con l’assistenza del Segretario dott. Angela Micele, il Consigliere relatore dott. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Michele Oricchio nonché l’avvocato Potenza, per il convenuto;
Ritenuto in
F A T T O
Riferisce la Procura che a seguito di specifica e concreta notizia di danno pervenuta nel febbraio 2007, relativa a indebiti finanziamenti pubblici di corsi professionali e master approntati dalla Oxford school di Potenza, aveva delegato idonea attività istruttoria alla Guardia di Finanza, in esito alla quale, la vicenda per cui è causa può essere ricostruita nei seguenti termini. Con vari avvisi pubblici (a.p.) pubblicati nel periodo 2004/2006, la Regione Basilicata aveva invitato gli interessati a presentare domanda per conseguire “assegni formativi”. In particolare, l’a.p. n. 06/2005 aveva ad oggetto “Assegni formativi per lavoratori autonomi”, e l’intervento formativo era previsto dal “Completamento di Programmazione POR Basilicata 2000/2006” cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), misura III.1.D.3. Gli aa.pp. 04/2005 e 06/2006 aventi ad oggetto “MASTER”, anche essi da inquadrare nell’ambito del “Completamento di Programmazione POR Basilicata 2000/2006”, contenevano l’ “Invito a presentare domande per l’erogazione di assegni formativi da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo, misura III.1.C.2 e misura III.1.D.4”. L’a.p. n. 05/2004 conteneva l’ “Invito a presentare domande per l’erogazione di assegni formativi a favore di lavoratori occupati in imprese private in applicazione della L. 53/00, del D.L. 167/01 e del D.L. 136/04”; l’intervento formativo era finanziato con risorse rinvenienti dal “Fondo per l’occupazione legge 53/2000, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati” ed attribuite alla Regione Basilicata con i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 167/2001 e n. 136/2004 che aveva provveduto alla ripartizione delle risorse tra le Regioni ( cfr in tal senso punto 2. dell’a.p.). La Oxford School Italia S.r.l., avente come amministratore il Sabia Vito Antonio, aveva predisposto ed espletato vari corsi di formazione nell’ambito di quelli promossi con i suddetti avvisi pubblici. Secondo la tesi attorea, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dalla copiosa documentazione acquisita e versata agli atti di causa, emergeva che la società a responsabilità limitata “Oxford school Italia”, il cui legale rappresentante nel periodo in contestazione è stato l’odierno convenuto, era solita ricorrere ad uno stratagemma per porre completamente a carico della finanza pubblica il costo di corsi per i quali era previsto nel relativo bando soltanto un contributo regionale, calcolato in misura percentuale sul costo complessivo del corso stesso, quale formalizzato e pubblicizzato dallo stesso organismo di formazione all’atto della predisposizione del relativo programma. A tale risultato il Sabia perveniva attraverso la predeterminazione di un costo non corrispondente al vero, predisponendo, poi, un meccanismo tale da realizzare quanto rappresentato ai frequentatori, ovvero la gratuità del corso e nessun costo a carico del discente poiché ogni onere veniva assolto dal contributo regionale. Puntualizza l’atto di citazione: “l’organismo di formazione emetteva nei confronti dei singoli frequentatori le fatture sulla base di quanto riportato nella documentazione pubblicizzata, che veniva trasmessa alla Regione Basilicata al fine di ricevere il contributo. Successivamente veniva emessa una nota di credito (rilasciata senza alcuna ragione contabile se non quella di evitare che il soggetto frequentatore del corso corrispondesse di tasca propria una somma di denaro) al fine di “sanare” la differenza tra il costo rappresentato ed il contributo ricevuto con specifico mandato della Regione. Ad avviso di questo P.M. il reiterato ricorso a dette note di credito rappresenta un artifizio amministrativo-contabile in quanto l’importo delle stesse era stato a priori determinato in misura fissa ed analoga per tutti i frequentatori, essendo tutti i discenti beneficiari di un contributo in misura percentuale rispetto al costo documentato in fattura. Il meccanismo portato alla luce dalle meticolose indagini della Polizia Tributaria ha avuto, tra gli altri, l’effetto di accrescere indebitamente l’onere sopportato dalle finanze pubbliche in relazione ai corsi di formazione realizzati nel periodo in contestazione dalla “Oxford school” per i quali era prevista dalla normativa di riferimento la sola contribuzione in misura percentuale sul costo complessivo del corso e non il finanziamento per intero della frequenza allo stesso, come invece avvenuto di fatto attraverso il ricorso al sistema delle “note di credito” di importo sempre pari a quella che doveva essere la quota a carco del discente............ Il meccanismo posto in essere dalla scuola– sebbene con la compartecipazione dei corsisti- è stato determinante per ottenere l’accesso a finanziamenti pubblici in misura non consentita e maggiore rispetto al dovuto”. Quindi, secondo l’attore, il pregiudizio subito dalla regione Basilicata è pari “alla indebita erogazione di contributi pubblici eccedenti il dovuto a seguito della prospettazione di un costo dei corsi superiore a quello effettivo, in base al quale, è stato determinato l’ammontare del contributo pubblico concesso”; l’analitica esposizione del danno viene evidenziata nel seguente prospetto in cui sono illustrate le differenze indebitamente erogate per ciascun corso organizzato dalla Oxferd School:
Avviso
Corso
Contributo anno 2006
Contributo anno 2007
Contributo anno 2008
Contributo anno 2009
06/2005
Amm.ne finanza e contro di gestione
24.149,52
432,00
0
0
06/2005
Inglese per il business
18.263,09
445,50
0
0
06/2005
Operatore socio assist.
9.676,80
691,20
0
0
06/2005
Gest. Studio legale
5.082,00
371,25
0
0
06/2005
Marketing
5.996,81
0
0
0
06/2005
Autocad 3d
10.164,84
1.317,60
0
0
04/2005
Web Marketing agroalim I^ ed.
67.733,73
12.633,77
0
0
06/2006
Web Marketing agroalim.II^ed.
0
11.551,48
7.510,02
424,80
06/2006
Pianificazione distretti turistici locali
0
3.729,57
3.695,43
0
06/2006
Master GIS
0
17.664,91
29.821,40
0
06/2006
Master Graphic
0
6.062,25
2.787,75
0
05/2004
Ass. per occupati – Amm.ne e finanza
8.501,50
315,00
0
0
05/2004
Ass. per occupati – Autocad
5.512,50
0
0
0
05/2004
Ass. per occupati – Marketing
12.635,00
0
0
0
Totale €
167.715,79
55.214,53
43.814,60
424,80
Del nocumento, quantificato quindi complessivamente in€ 267.169,72, l’attore chiama a rispondere il convenuto Sabia sostenendo che “ in qualità di amministratore della Oxford school ha dolosamente ripetutamente posto in essere nell’anno 2006 una condotta truffaldina di sicuro rilievo penale che attraverso il “semplice” meccanismo della previsione iniziale di costi maggiorati dei corsi (in base ai quali veniva calcolato il contributo pubblico) ha ottenuto che detti corsi venissero illecitamente integralmente finanziati dalla regione senza alcuna spesa per i partecipanti nei confronti dei quali veniva dapprima emessa una fattura senza che vi fosse alcun pagamento di corrispettivo e poi veniva emessa una nota di credito con versamento ex post alla scuola da parte dei predetti dell’intero importo finanziato dalla regione Basilicata e pari al costo effettivo del corso”. Dopo aver sottolineato la provvista di giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie: “trattasi, infatti, di gestione di finanziamenti pubblici da parte di privati nell’ambito di programmi propri della Pubblica amministrazione”, l’attore ha sottolineato che: “Priva di credibilità alcuna e di rilevanza ai fini che qui interessa è la tesi sostenuta in proposito dall’odierno convenuto in sede di controdeduzioni di avere effettuato sconti sul costo dei corsi unicamente incidenti sugli utili derivanti dagli stessi per la società dallo stesso rappresentata”. Pertanto l’atto introduttivo del giudizio ha concluso affinchè il convenuto Sabia sia condannato a risarcire il danno subito dalla Regione Basilicata nella misura di € 267.169,72, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. In difesa del convenuto si è costituito in giudizio l’avvocato Potenza che, con memoria depositata in Segreteria il 5.10.2011, ha, in via pregiudiziale, eccepito il difetto di giurisdizione; allo scopo evidenzia che “la responsabilità contestata è riferibile alla Oxford School Italia srl, individuata nella specie come organismo addetto alle attività formative da cui ha tratto origine l’asserito danno erariale”, mentre al Sabia, amministratore unico della predetta s.r.l., non è imputabile una responsabilità attribuita per legge alla sola società (artt. 2462 e seguenti c.c.); la riferibilità dell’illecito contestato alla Oxford School comporterebbe, secondo la prospettazione difensiva, anche il difetto di legittimazione passiva del convenuto, atteso che detta legittimazione spetterebbe alla società rappresentata dal Sabia. Il difensore ha, poi, chiesto anche la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale sugli stessi fatti. Nel merito ha sostenuto che la pretesa attività fraudolenta che avrebbe originato il danno erariale sarebbe etiologicamente imputabile alla condotta degli utenti dei corsi mentre la posizione della Oxford School sarebbe stata “a tutto concedere….. causa meramente concorrente nella produzione del danno”. La difesa ha poi evidenziato che l’Oxford School ha soltanto voluto recepire le esigenze manifestate dai potenziali aderenti ai corsi di fare fronte alla parte di costo non coperta dal contributo regionale e di differire il pagamento ad un momento successivo al ricevimento dell’assegno formativo “al fine di incentivare l’iscrizione ai corsi”; nel delineato contesto ha chiesto che siano acquisite testimonianze a suffragio di quanto rappresentato. Alla stregua di dette considerazioni la preventivata rappresentata possibilità di operare uno sconto sul costo preventivato di ciascun corso al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, conseguente delle “economie di scala” derivanti dal maggior numero di iscritti, non configurerebbe un artificio escogitato dal convenuto per maggiorare la previsione di costo, come rappresentato dall’attore, ma l’esito delle economie in tal modo ottenute, come già rappresentato in sede di controdeduzioni. Su tali presupposti la difesa ha concluso confermando le richieste pregiudiziali di difetto di giurisdizione, di difetto di legittimazione passiva del convenuto e di sospensione del giudizio, e chiedendo nel merito il rigetto dell’avversa domanda. All’odierna pubblica udienza sia il Pubblico Ministero, sia il difensore intervenuto per il convenuto, hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti nelle memorie scritte, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Considerato in
D I R I T T O
Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dal difensore del convenuto evidenziando (prima parte dello scritto difensivo, intitolato “sul difetto di giurisdizione”) che “la responsabilità contestata è riferibile alla Oxford School Italia srl, individuata nella specie come organismo addetto alle attività formative da cui ha tratto origine l’asserito danno erariale”, mentre al suo amministratore unico, non sarebbe imputabile una responsabilità attribuita per legge alla sola società (articoli 2462 e seguenti c.c.). La riferibilità dell’illecito contestato alla Oxford School comporterebbe, secondo la prospettazione difensiva, la legittimazione passiva della società e la carenza della stessa posizione in capo al convenuto. Al riguardo si deve considerare, sotto un primo profilo, che i corsi di cui trattasi sono stati cofinanziati con risorse rinvenienti dal Fondo Sociale Europeo (aggiuntive di quelle statali e regionali) ovvero dal “Fondo per l’occupazione legge 53/2000”; sotto distinta angolazione va ravvisata la sussistenza di un “rapporto di servizio funzionale” da parte dell’Oxford School, che nella qualità di “Organismo di formazione accreditato”, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2587/2002, si è inserita nel complesso procedimento teso alla realizzazione di un pubblico interesse, organizzando i corsi ed emettendo, poi, le fatture relative al costo sostenuto da ciascun corsista, sulle quali la Regione ha, conseguentemente, determinato il contributo pubblico, parametrato in misura percentuale rispetto al costo documentato e fatturato. E’ appena il caso di ricordare che la formazione professionale, nell’ambito del territorio delle regioni a statuto ordinario, costituisce un servizio pubblico, rientrante nella competenza delle Regioni, anche nelle ipotesi che essa sia affidata alla organizzazione di altri soggetti, anche privati, i quali per lo svolgimento delle inerenti attività, si pongono in rapporto di servizio con la regione affidataria, in forza di un atto di natura concessoria ovvero attraverso l“accreditamento”, come è accaduto nel caso in esame (in tal senso cfr Corte conti Sez. II appello n. 322/2004). Le osservazioni difensive -che, facendo essenzialmente leva sullo “schermo societario”, negano congiuntamente la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione del convenuto, Amministratore Unico della Oxford School Italia S.r.l., e la sua legittimazione passiva nel presente giudizio, che, invece, sarebbe ravvisabile in riferimento alla persona giuridica – vanno disattese alla luce della condivisibile giurisprudenza sul punto della Corte di Cassazione e della Corte dei conti. Ha statuito la Corte di cassazione (Sez. U n. 100062/2011) che: “…. La Corte dei conti ha giurisdizione anche – come nel caso in esame – per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato, ma direttamente di chi (amministratore), abbia distratto le somme oggetto di finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione. L’instaurazione del rapporto di servizio è correlato infatti non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’amministrazione” (nello stesso senso vedasi anche Cassazione Sez. U n. 5019/2010). In controversia è pacifico che la censurata attività di emissione di fatture indicanti un costo maggiore di quello effettivamente sostenuto dai corsisti, che ha consentito l’introduzione di un meccanismo finalizzato ad addossare alla Regione l’intero costo in contrasto con le determinazioni regionali di contribuire solo in parte agli oneri finanziari sostenuti dai discendi, vada riferito al convenuto, nella sua posizione di amministratore unico della società. Del resto la giurisprudenza della Corte dei conti, nell’ipotesi di chiamata in giudizio del presidente e legale rappresentante di una s.r.l., ha statuito che la giurisdizione del giudice contabile non può essere esclusa né dalla natura privatistica della società, né dallo schermo societario nell’ambito del quale ha operato il rappresentante legale, che ha comunque, assunto un ruolo di dominus nello sviamento di risorse pubbliche: “ … ciò in considerazione della qualifica del omissis , quale amministratore della società omissis s.c.a.r.l., costituita per realizzare lo sviluppo di un’area della Regione Veneto sulla base di contributi pubblici, con conseguente inserimento del convenuto nell’apparato organizzativo indiretto della Regione Veneto per lo svolgimento di un’attività di pubblico interesse” (Sez. Veneto n. 67/2006). In altre pronunce la Corte dei conti ha puntualizzato che la questione relativa alla citazione in giudizio degli amministratori di società private esula dall’ambito proprio della giurisdizione e rientra, invece, in quello della legittimazione passiva; infatti, mentre la questione di giurisdizione attiene al potere astratto del giudice di conoscere la controversia, quello della legitimatio ad causam è stato individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella correlazione tra il potere, dal lato attivo, di esercitare l'azione in giudizio e, da quello passivo, la relativa soggezione Ha, pertanto, precisato la Sez. Sardegna nella sentenza n. 123/2008: “E discende proprio da tale principio la conclusione che, nel caso in cui i danni subiti da un ente pubblico siano riconducibili ad una società, la legittimazione passiva vada riconosciuta congiuntamente sia nei confronti della stessa che dei suoi amministratori, anche se questi ultimi abbiano operato in via di mero fatto (Sez. I, n. 15487 del 6 dicembre 2000); e ciò perché, secondo la prospettazione di parte attrice, il danno è riconducibile anche al comportamento dell' amministratore quale terminale di un'attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell'interesse della Pubblica Amministrazione” (nello stesso senso cfr Sez. Puglia n. 850/2010, Sez. Campania, ord. del 21 marzo 2006 n. 95, Sez. Sardegna n. 1244/2009). E’ appena il caso di evidenziare che l’affermata legittimazione passiva concorrente della persona giuridica e dei suoi amministratori, non esclude che l’attore eserciti l’azione risarcitoria nei confronti di uno solo dei coobbligati in solido – l’obbligazione solidale nasce nel caso all’esame dalla chiamata in causa a titolo di dolo (art. 1 comma 1 quinquies della l.n. 20/1994) – che può essere chiamato a rispondere dell’intero obbligo risarcitorio (art. 1292 c.c.), non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario. Pertanto, alla luce della succitata condivisibile giurisprudenza, le eccezioni difensive tese a negare la giurisdizione e la legittimazione passiva del convenuto nel presente giudizio vanno respinte. Anche la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale -instaurato, secondo la prospettazione difensiva, “contro lo stesso deducente per i fatti dedotti ad oggetto della citazione in esame” – va disattesa. La giurisprudenza della Corte dei conti ( ex plurimis Sez. I n. 336/A/2002, Sez. Basilicata n. 264/2009) è pressochè unanime nel ritenere l’autonomia dei giudizi e l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo per responsabilità amministrativo-contabile, sicchè non ricorre alcuna ipotesi di sospensione necessaria per pregiudizialità. Il Collegio ritiene insussistenti anche i presupposti per disporre la sospensione facoltativa, non solo perché la causa appare sufficientemente istruita per giungere ad una decisione nel merito, come si evidenzierà nel prosieguo della trattazione, ma anche per la sostanziale differenza dei comportamenti contestati nei due distinti giudizi, atteso che – come si rileva dal decreto di sequestro penale n. 1303/08 depositato dalla parte convenuta – all’odierno convenuto è stato contestato il reato di cui all’art. 640 bis c.p. in relazione a “corsi in realtà mai svolti”, comportamento del tutto differente da quello che viene in rilievo nel presente giudizio. Passando all’esame del merito, ritiene il Collegio che la tesi attorea sia condivisibile e suffragata da adeguati riscontri probatori. Innanzitutto è pacifica la circostanza secondo cui la volontà della Regione, esplicitata negli avvisi pubblici richiamati in narrativa, era quella di erogare un “assegno formativo” che non copriva l’intero costo sopportato dai corsisti, risultando commisurato ad una percentuale di quello effettivamente sostenuto (percentuale variabile dal 55% al 70% secondo casi ovvero determinata in relazione al reddito del corsista nei “masters”). E altrettanto indubbio, e provato dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e versata in atti, che l’Amministratore unico della Oxford School rilasciava ai corsisti, per la trasmissione alla Regione finalizzata all’emanazione dell’assegno formativo, una “fattura quietanzata” (vedasi le depositate domande dei corsisti alla Regione), non rispondente al vero. Infatti dette “fatture quietanzate”riportavano un importo non solo non ancora pagato dai corsisti, ma anche superiore rispetto a quanto successivamente effettivamente corrisposto.Risultano, poi, acquisiti agli atti di causa le “controdichiarazioni” di ciascun corsista del seguente tenore:Oggi…. ho ricevuto dalla Oxford School Italia la fattura n……….; in detta fattura figura che il sottoscritto ha già corrisposto alla Oxford School Italia l’importo della stessa; mentre, effettivamente, nonostante la quietanza, l’importo della fattura non è stato corrisposto alla Oxford School Italia e sarà pagato al momento della erogazione del contributo da parte della Regione Basilicata.”. Le suddette “fatture quietanzate” venivano utilizzate dai corsisti per la richiesta alla Regione dell’assegno formativo, determinato, pertanto, sulla base dell’importo esposto in fattura; seguiva la nota dell’Amministratore della Oxford School con la quale si informava ciascun corsista che, in considerazione del numero dei frequentatori del corso raggiunto, aveva maturato uno sconto sull’importo preventivato, con allegata la corrispondente nota di credito che è risultata essere pari alla quota di partecipazione che sarebbe dovuta rimanere a carico di ciascun corsista (documentazione allegata al rapporto della Guardia di Finanza).Emerge, quindi, palesemente che la consapevole emissione di fatture non corrispondenti al vero, ha tratto in inganno la Regione circa la spesa sopportata da ciascun corsista e, per l’effetto, ha determinato per l’Amministrazione un esborso pari all’intero costo di ciascun corso, mentre l’assegno formativo avrebbe dovuto coprirne solo una parte. Le succitate “controdichiarazioni” richieste a ciascun corsista, a correzione delle fatture consapevolmente maggiorate, e le note di credito che sistematicamente accompagnavano le fatture maggiorate e pari all’importo che sarebbe dovuto rimanere a carico dei corsisti, sono la prova della sussistenza del consapevole “artifizio amministrativo-contabile” (vedasi l’atto di citazione) posto in essere per rappresentare e far sopportare alla Regione una spesa pari all’intero costo di ciascun corso, in contrasto con l’esplicita previsione degli avvisi pubblici. Va soggiunto, al riguardo, che le “fatture maggiorate” sono state emesse alla fine dei corsi, quando il dato relativo al numero dei corsisti era già noto, e, quindi, nulla impediva che si provvedesse subito ad applicare lo “sconto” promesso in caso di raggiungimento di un certo numero di iscritti, senza ricorrere all’espediente della fatturazione maggiorata, poi corretta con la nota di credito; è questo ulteriore elemento depone nel senso che l’espediente è stato scientemente posto in essere allo scopo di rappresentare alla Regione un costo maggiore di quello effettivamente sostenuto dai corsisti.
La richiesta prova per testimoni, avanzata dal difensore nella memoria di costituzione e replica, sostanzialmente indirizzata a dimostrare che era stata rappresentata ab origine ai corsisti la possibilità di ottenere uno “sconto” sul prezzo preventivato per ciascun corso, pur se eventualmente resa nel senso indicato dal difensore, non muterebbe la sostanza di quanto innanzi rappresentato, cioè l’esistenza di un disegno scientemente preordinato a rappresentare alla Regione un costo maggiore di quello effettivo, con il conseguente aggravio di spesa per le finanze dell’Amministrazione.
Certo, come evidenziato dal difensore, il disegno fraudolento non si sarebbe potuto realizzare senza la consapevole complicità dei corsisti che hanno utilizzato le fatture maggiorate e falsamente quietanzate dall’amministratore dell’Oxford School.
Peraltro, il doloso concorso nella produzione del danno dei corsisti, diretti destinatari delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione del programma regionale formativo, non è di ostacolo ad una pronuncia di condanna a carico dell’odierno convenuto, per l’intero importo del danno subito dalla Regione, come richiesto in citazione.
Premesso che la controversia evidenzia il doloso concorso di più soggetti, amministratore dell’Oxford School e ciascun corsista, ognuno legato da un rapporto di servizio con l’Amministrazione per la realizzazione del programma formativo pubblico, va osservato che l’art. 1, comma 1 quinquies, della l.n. 20 del 1994, nell’ipotesi in cui più soggetti concorrano, a titolo di dolo, alla produzione di un danno erariale, prefigura una responsabilità solidale.
Orbene, nelle ipotesi di obbligazione solidale ciascun debitore può essere chiamato a rispondere, comunque, dell’intero obbligo risarcitorio (art. 1292 c.c.) e, conseguentemente, sotto il profilo processuale, non esiste litisconsorzio necessario tra i vari coobbligati, come già innanzi precisato.
Quanto alla quantificazione del danno operata dal requirente, esso corrisponde alla indebita erogazione di contributi pubblici eccedenti il dovuto e analiticamente esposti in narrativa. La richiesta attorea, conclusivamente merita accoglimento, con conseguente condanna del sig. Sabia Vito Antonio al pagamento in favore della Regione Basilicata, della somma di € 267.169,72 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
Condanna il convenuto Sabia Vito Antonio a risarcire il danno subito dalla Regione Basilicata nella misura di € 267.169,72, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento e sino alla presente pronuncia, ed interessi legali decorrenti da tale ultima data e sino al soddisfo.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € . 423,22 =. Euro quattrocentoventitre/22 =.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.10.2011.