lunedì 30 marzo 2015

Corte dei Conti, sezione Appello, conferma condanna OXFORD SCHOOL

     REPUBBLICA ITALIANA     688/2014

In nome del Popolo Italiano

CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d’APPELLO

Composta dai magistrati:

Dott. Enzo Rotolo
Presidente
Dott.ssa Marta Tonolo
Dott. Eugenio Musumeci
Consigliere
Consigliere
Dott.ssa Maria Nicoletta Quarato
Consigliere
Dott.ssa Patrizia Ferrari                               
Consigliere Relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 42980 del registro di segreteria, proposto da SABIA Vito Antonio rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Morigi, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via dei Condotti n. 9 nei confronti del Procuratore Generale

AVVERSO

la sentenza della Corte dei conti  Sezione Giurisdizionale per la Regione  Basilicata n. 217/2011 del 28.11.2011, notificata il 14.12.2011.

Visti il ricorso; la memoria conclusionale della Procura Generale; gli altri atti e documenti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 6.6.2014, con l'assistenza della sig.ra Elisabetta Barrella, il relatore consigliere Patrizia Ferrari, l'avv. Enrico Morigi (per la parte appellante) ed il Vice Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Petris;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 16.02.2011, il Procuratore regionale ha citato in giudizio il sig. Sabia Vito Antonio, nella sua qualità di amministratore unico-legale rappresentante della Oxford School Italia s.r.l., in relazione ad un danno arrecato all’erario della regione Basilicata quantificato in euro 267.169,72. Accertati i fatti, la Sezione adita ha condannato il sig. Sabia, a titolo di dolo, a rifondere l’intero danno contestato, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia, nelle forme di legge. Dalla lettura degli atti di causa si evince che, a giudizio del collegio  di prime cure, l'odierno appellante in qualità di amministratore della Oxford School, avvalendosi di contributi pubblici gravanti sul completamento di programmazione (POR) Basilicata, e con il contributo del Fondo Sociale europeo, aveva organizzato dei corsi, nel 2006, per i quali ai partecipanti veniva assicurata la completa gratuità, ricadendo, grazie ad artifizi contabili, l’intero singolo costo sul contributo pubblico.

Avverso la richiamata sentenza il sig. Sabia ha proposto gravame, versando i motivi che si riassumono:

nullità della citazione, incertezza della posizione giuridica del soggetto invitato, nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla legittimazione passiva; violazione del contraddittorio per il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, erroneo richiamo al principio della solidarietà; nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e assenza del nesso di causalità, stante “l’omessa chiamata in giudizio dei corsisti”; erronea quantificazione del danno, non avendo (l’attore) fornito prova del maggior costo richiesto in sovvenzione al fine di rendere gratuito, per i corsisti, la partecipazione ai corsi.

Ha richiesto, infine, l’ammissione di prove testimoniali. Con puntuali  conclusioni acquisite in atti in data 2 maggio 2014, la Procura generale ha sostenuto l'infondatezza nel merito del ricorso ed ha insistito per il rigetto dello stesso.

All’odierna pubblica udienza, dopo l’esposizione introduttiva del Giudice relatore, il rappresentante della Procura generale ed il patrono dell’appellante si sono riportati agli scritti in atti, confermandone il contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di non accogliere la richiesta di audizioni testimoniali, considerata la significativa allegazione cartolare a supporto della contestata e affermata responsabilità. Ciò premesso, le censure prospettate nell'atto di appello non risultano meritevoli di accoglimento per le motivazioni che seguono. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure attraverso il richiamo a consolidata giurisprudenza cassatoria, ai fini della sussistenza della giurisdizione ciò che rileva non è tanto la natura pubblica del denaro erogato a soggetti privati, quanto piuttosto la gestione o l’utilizzazione a fini pubblici di quel denaro, avvenuta illecitamente e con impiego distorto rispetto alla finalizzazione pubblicistica impressa dalla legge.

Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la natura pubblica delle risorse finanziarie (i contributi erogati dalla Regione) non è presupposto di per sé solo sufficiente a radicare la giurisdizione contabile, essendo comunque richiesto che il convenuto sia stato chiamato dalla legge ad effettuare una “gestione” delle risorse pubbliche stesse secondo un “programma” imposto dalla PA (in senso conforme Cass. n. 4511/2006) o, in termini ancor più specifici, che sussista “una relazione con la pubblica amministrazione, caratterizzata dall’investire un soggetto, altrimenti estraneo all’amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un’attività” (Cass. n. 22513/2006).

Numerose pronunzie hanno confermato che in capo al soggetto privato effettivamente si configura un “rapporto di servizio” – tale da permettere di identificare in lui, pur rivestente veste giuridica privatistica, un agente pubblico anche solo di “fatto” – quando costui abbia fattivamente partecipato alla “gestione” di stampo pubblicistico (v. Cass. SS.UU n. 14825/2008, n. 20434/2009, n. 9967/2010, n. 16505/2010, n. 23599/2010, n. 23600/2010, n. 23601/2010).

Ciò vale anche per i soci di una società, essendo il rapporto di servizio riferibile non solo alla società beneficiaria del contributo pubblico, ma anche  all’attività di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato dalla PA o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia in concreto provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dalla pubblica amministrazione erogatrice della somma (v. Cass. SS.UU. n. 5019/2010).

Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, dalla documentazione in atti risulta che il sig. Sabia è stato citato in giudizio nella qualità di amministratore della Oxford School Italia S.R.L., beneficiaria dei contributi e tenuta a gestirli in conformità alle finalità di legge; in tale veste il Sabia ha tenuto condotte gestionali censurabili, puntualmente ed analiticamente contestate ed accertate, sia nella loro fattuale verificazione, sia nella loro palese illiceità e dolosità.

Priva di pregio appare altresì la doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa e assenza del nesso di causalità, stante l’omessa chiamata in giudizio dei corsisti.

Premesso che la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c. non dà luogo ex se a liticonsortio necessario tra i soggetti, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame non vi era alcun obbligo di integrazione del contraddittorio. Come dimostrato dalle indagini richiamate dal giudice territoriale, i corsisti sono stati “reclutati” con l’esplicita affermazione che nulla era dovuto per la frequentazione dei corsi, interamente finanziati dalla Regione. La affermata gratuità veniva, dunque, assicurata attraverso il semplice meccanismo (non comunicato agli interessati) della previsione iniziale di costi maggiorati (e in base ai quali veniva calcolato il contributo pubblico).

L’apporto alla causazione del nocumento erariale è stato ascritto in via prioritaria al Sabia in quanto è questi l’artefice dell’intero disegno fraudolento; dall’esame degli atti si evince che è stato l’odierno appellante a predisporre “fatture quietanza” per importi ancora non pagati dai corsisti. In sintesi, senza l’anzidetta ideazione fraudolenta il danno non si sarebbe verificato. La condotta fraudolenta del sig. Sabia si pone come condicio sine qua non, essenziale alla produzione del danno; l’apporto causale dei corsisti risulta essere, invece, ex se non determinativo del danno perché si è risolto solo nell’accettare fatture apparentemente quietanziate con la sola consapevolezza di non averle ancora pagate, fatto di per sé suscettibile di eventuale censura ma dinanzi a diversa autorità giudiziale.

Inconsistente si ritiene la censura relativa a carenza probatoria circa il maggior costo riportato in sovvenzione: dall’esame degli atti del giudizio di primo grado emergono chiaramente ed analiticamente, gli esiti, anche contabili, dell’indagine condotta dalla polizia giudiziaria, tesi a dimostrare il meccanismo truffaldino messo in atto dalla società, e, quindi, dal suo socio – amministratore unico Sabia; inoltre, il danno risulta calcolato sulla base del costo reale del corso, pari alla differenza tra la fattura rilasciata  al singolo corsista e la nota di credito, criterio che il collegio ritiene condivisibile.

Alla luce delle anzidette considerazioni l'appello è respinto con piena conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, ogni diversa istanza e eccezione respinta, rigetta l’appello e conferma la sentenza di I° grado anche in relazione agli accessori ivi previsti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 80,00(ottanta/00)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2014.



Il Consigliere estensore
Il Presidente
f.to Patrizia Ferrari
f.to Enzo Rotolo



Depositata in Segreteria il 23/12/2014

Il Dirigente

f.to Dott.ssa Patrizia Fiocca

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