giovedì 9 febbraio 2012

Tripaldi nominato direttore generale. Condannato (da sindaco) per danno erariale. Assolto in appello.

La Giunta regionale ha nominato oggi i dirigenti generali dei Dipartimenti. Quattro le riconferme, ossia Angelo Pietro Paolo Nardozza (Direttore generale della Presidenza), Donato Viggiano (Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità), Michele Vita (Attività produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica) e Liliana Santoro (Formazione, Lavoro, Cultura e Sport). Le tre novità sono Domenico Tripaldi (Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità), Andrea Freschi (Agricoltura, Sviluppo rurale, Economia montana) e Mario Cerverizzo (Infrastrutture, Opere pubbliche e Mobilità).
Domenico Tripaldi, nato a Potenza il 7 febbraio 1967, si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli nel 1992 e si è poi specializzato presso lo stesso ateneo in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione e Amministrazione e Finanza degli Enti Locali ed ha superato l’esame di abilitazione da avvocato. Segretario Comunale presso Comuni di Fenestrelle e Perrero (TO) dal marzo del 1997 a giugno del 1998 diviene poi Segretario Comunale presso Comune di Cancellara (PZ) fino al febbraio 1999. Ha poi effettuato il corso concorso per dirigenti pubblici presso la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione tra il 1999 e il 2002. Dall’aprile 2002 è dirigente al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Oggi la nomina a Direttore Generale al Dipartimento Salute della Regione.

Domenico Tripaldi è stato sindaco di Avigliano ma chissà perchè viene taciuto dai comunicati della Regione. Di recente è stato condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale quando era Sindaco di Avigliano. Ecco la notizia sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno":

Quattrocento otto euro e 88 centesimi da versare al Comune di Avigliano come danno erariale. Più 226,89 di spese di giustizia. A queste cifre è stato condannato Domenico Tripaldi, sindaco della città del Potentino all'epoca dei fatti, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Basilicata. Sentenza emessa in un giudizio di responsabilità su istanza della Procura della Corte contabile. Il fatto ha preso origine dalla trasmissione, il 6 febbraio 2009, alla Procura di una ordinanza del 19 gennaio 2009 del Tribunale civile di Potenza. Al centro della vicenda una causa civile tra le parti Società esattorie meridionali spa e Comune e nei confronti del geometra Antonio Carriero. «Più in dettaglio - si legge nella sentenza - la Sem (concessionaria per la riscossione dei tributi della Provincia di Potenza) aveva intrapreso una azione esecutiva nei confronti del Carriero (per recuperare un credito vantato in forza di ruoli divenuti esecutivi), e aveva notificato al Comune atto di pignoramento presso terzi». L'atto conteneva la citazione dell'ente a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale all'udienza del 4 novembre 2005 per rendere la dichiarazione prescritta dalla legge sul credito vantato dal Carriero nei confronti del Comune. Ma nessuno dell'ente si presentò a più udienze. Sino a quando il Tribunale dispose la prosecuzione dell'istruzione della causa con un autonomo giudizio di cognizione. Ma il Comune rimase contumace anche in questo giudizio anche se venne ammesso l'interrogatorio formale del suo rappresentante legale che rese la tanto attesa dichiarazione «...il credito vantato dal geometra Carriero... ammonta ad euro 5.174,08...». Così, il Tribunale potè dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di giudizio del Comune in 408,88 euro. «Danno erariale» per la Procura della Corte contabile che notificò invito a fornire chiarimenti e documenti a Tripaldi, nella sua qualità di sindaco pro tempore. L'ex primo cittadino, il 21 gennaio 2011, depositò deduzioni scritte chiedendo di essere assolto da ogni responsabilità. Ma la Corte dei conti lo ha condannato al pagamento, in favore del Comune, di 408,88 euro.

Di seguito la sentenza di assoluzione. 

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la Corte dei conti
terza sezione giurisdizionale centrale d’appello
composta dai magistrati:
Fausta Di Grazia                               Presidente
Marta Tonolo                                 Giudice
Bruno Domenico Tridico                 Giudice
Eugenio Musumeci                           Giudice relatore
Patrizia Ferrari                                Giudice
ha pronunciato la seguente
sentenza
nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 43389 del registro di segreteria,


proposto da
  TRIPALDI Domenico, nato a Potenza il 7 febbraio 1967 e residente ad Avigliano (PZ) in via Italia n° 25, codice fiscale trpdnc67b07g942e, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Robilotta (del foro di Potenza), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Fulcieri Paolucci de’ Calboli n° 44 presso lo studio dell’avv. Fabio Viglione (del foro di Roma);
avente ad oggetto
la sentenza n° 1/2012 emessa dalla sezione giurisdizionale Basilicata.
§ § §
fatto e diritto
1. Con la pronuncia in epigrafe Domenico Tripaldi, sindaco di Avigliano (PZ), è stato condannato a risarcire a quel comune un danno di
€ 408,88, corrispondente alle spese di lite che quell’ente locale aveva pagato in virtù della sentenza n° 1012/2007 del tribunale di Potenza, emessa all’esito di un giudizio civile proposto dalla Società Esattorie Meridionali s.p.a. (in sigla: SEM) per l’accertamento del credito che Antonio Carriero, debitore di quella società, vantava nei confronti del comune di Avigliano.
A tale sentenza la Sezione lucana è pervenuta considerando che:
¨    il Tripaldi , nella sua veste di rappresentante legale del suddetto ente locale, aveva ingiustificatamente omesso di comparire, sia pur tramite un proprio delegato, a tre udienze (svoltesi dinanzi al tribunale di Potenza il 4 novembre 2005, il 12 maggio 2006 e il 9 febbraio 2007) al fine di rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.;
¨    tale omissione aveva quindi indotto la SEM, quale creditore esecutante, ad agire dinanzi a quel medesimo tribunale per l’accertamento del credito che il proprio debitore vantava verso il comune di Avigliano quale terzo pignorato, con conseguente condanna di quest’ultimo a rimborsare alla SEM le spese di lite di siffatto giudizio;
¨    gravava sul Tripaldi stesso l’onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza del pignoramento presso terzi notificato dalla SEM al comune di Avigliano e delle tre correlative udienze ex art. 547 c.p.c.;
¨    comunque l’eventuale omessa conoscenza di quell’atto di pignoramento doveva reputarsi frutto della mancata adozione, da parte del convenuto stesso, di un “… modello organizzativo
efficiente …” in materia, “… tanto più necessario in presenza di un rilevante numero di atti pervenuti negli anni 2005 – 2006 al comune di Avigliano” (pag. 13 della sentenza).
2. Avverso tale pronuncia, depositata il 12 gennaio 2012, ha proposto rituale e tempestivo appello il Tripaldi, lamentando che:
v non era minimamente dimostrato che egli avesse avuto conoscenza dell’avvenuta notificazione, al comune di Avigliano, di alcuno degli atti giudiziali concernenti il procedimento di espropriazione presso terzi intrapreso dalla SEM;
v di tutti quegli atti, anche perché genericamente indirizzati al comune di Avigliano e non già al suo rappresentante legale, era materialmente dimostrabile che erano stati smistati a soggetti diversi dal sindaco;
v la buona fede del Tripaldi era ulteriormente comprovata dalla sua pronta risposta all’atto di citazione notificato al comune di Avigliano, peraltro dichiaratamente “… in persona del sindaco pro tempore …”, per l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale stesso nei confronti del Carriero e dalla conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere mediante cui era stato definito quel giudizio civile;
v era altresì ampiamente dimostrabile che l’appellante aveva organizzato gli uffici comunali nella maniera migliore possibile, anche alla luce dei mezzi economici e delle risorse umane disponibili a tal fine;
v peraltro quest’ultimo profilo di colpa (grave) non era mai stato specificamente contestato all’odierno appellante dalla Procura attrice;
v competeva ai dirigenti, concretamente presenti in pianta organica, e non già al sindaco l’effettivo controllo sul disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione dell’ente locale.
Con atto depositato il 12 gennaio 2015 la Procura Generale ha condiviso l’avverso gravame, del quale perciò ha chiesto l’accoglimento.



All’udienza del 23 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e, quindi, trattenuta in decisione.
4. La condanna pronunciata a carico del Tripaldi con la sentenza qui impugnata è basata su due pilastri logici:
¨    l’assenza di prova, da parte dell’odierno appellante, riguardo alla mancata conoscenza dei vari atti giudiziali (l’atto di pignoramento presso terzi, con contestuale citazione a comparire ex art. 547 c.p.c., e le ordinanze di rinvio delle successive udienze fissate per quel medesimo incombente del terzo) concernenti il procedimento di esecuzione promosso dalla SEM;
¨    l’indimostrata adozione, da parte del Tripaldi stesso, di un modello organizzativo efficiente in tema di gestione della corrispondenza in arrivo al comune di Avigliano e, specificamente, degli atti giudiziali.
Tuttavia il primo di quei fondamenti sottende un’inversione dell’onere della prova, rispetto al principio generale secondo cui negativa non sunt probanda. Invero incombeva sulla Procura regionale dimostrare che il Tripaldi avesse avuto conoscenza di quegli atti giudiziali o, quanto meno, di alcuni di essi; né rileva la circostanza che l’odierno appellante si sia sobbarcato l’onere di provare di non averli conosciuti: atteso che, ovviamente, tale sforzo probatorio non si è tradotto nel raggiungere una prova che parte attrice non si era minimamente premurata di fornire.
Quanto al secondo di quei capisaldi logici della pronuncia impugnata è sufficiente osservare come l’invito a dedurre fosse totalmente muto riguardo all’asserita carenza del suddetto modello organizzativo: il che precludeva già alla Procura regionale di richiamare quella circostanza, peraltro assai fugacemente , nella citazione attorea (pagg. 9 e 12, in maniera testualmente identica e puramente apodittica quanto alla colpa grave dell’odierno appellante); nonché, in ogni caso, al giudice di prime cure di basarvi la sentenza qui censurata.
Pertanto quest’ultima va integralmente riformata, dovendo esser totalmente rigettata la domanda proposta in primo grado dalla Procura regionale contro il Tripaldi.
5. In favore di quest’ultimo vanno conseguentemente liquidate le spese per la sua difesa nel doppio grado di giudizio: riguardo alle quali, vista la tenue entità del petitum attoreo, appare congruo l’importo di € 1.000 (mille) oltre al contributo previdenziale forense e all’IVA.
p.q.m.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2015.


il Giudice estensore
(F.to Eugenio Musumeci)
il Presidente
(F.to Fausta Di Grazia)


Depositata in Segreteria il giorno 30-12-2015              IL DIRIGENTE

1 commento:

Anonimo ha detto...

Poi è stato anche assolto in appello, con condanna alla spese legali a carico dell'Erario (ma questo è meglio non dirlo).